martedì 28 ottobre 2014

GRATTACAPI AMMINISTRATIVI: NULLA UNA DELIBERA


Qualcuno deve aver dimenticato qualcosa di importante, così una delibera di Consiglio comunale del mese scorso, riguardante una decisione su un settore molto importante, deve essere annullata. Con la nuova amministrazione non è la prima volta che succede; ricordiamo su tutti il precedente dell'Ordinanza sulla rimozione dei dissuasori di parcheggio fatta, annullata e poi rifatta. Una disattenzione non da poco, che fa emergere ritardi amministrativi importanti.

Nei prossimi giorni vi aggiorneremo...

lunedì 27 ottobre 2014

Patente e libretto dovranno coincidere? Facciamo chiarezza!

Pubblichiamo un articolo di QPA molto interessante...


Dal 3 novembre dovranno essere apportate modifiche sulle carte di circolazione. Le sanzioni sono salatissime da 705 a 3500 euro. 



La notizia gira da giorni sul web, ma sembra che non ci sia una grande comprensibilità sull’argomento, fatto sta che fior fior di testate giornalistiche hanno messo nella più grande confusione migliaia di cittadini.
Facciamo un po’ di chiarezza!
La modifica di cui tanto si discute riguarderà le auto aziendali.
La norma interessata è l’art. 94, comma 4 bis del Codice della Strada (introdotto con la l. n. 120/2010), tale disposizione prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 dello stesso art. 94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing) dai quali derivano variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari.
La medesima norma – si legge nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 – ha inoltre demandato al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada l’individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa e, conseguentemente, si è resa necessaria una modifica del d.P.R. n. 495/1992, adottata con il d.P.R. 28 settembre 2012 n. 198 il quale ha introdotto l’art. 247 bis, rubricato “ Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”
Detto decreto è in vigore  dal 7 dicembre 2012, ma come spesso accade il legislatore introduce nell’ordinamento leggi spesso di difficile applicazione.
Infatti, è stato necessario rinviare alla concreta applicazione delle disposizioni suddette. Sono serviti quasi due anni per la realizzazione delle procedure informatiche indispensabili per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione.
Le disposizioni saranno quindi applicabili concretamente dal 3 novembre 2014, da questa data potranno essere irrogate sanzioni, in caso di violazione, da euro 705 a euro 3.526.
In particolare ad essere interessati saranno:
-          il proprietario del veicolo, ivi compreso il “trustee”, il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l’acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio);
-           il locatario (nel caso del leasing);
-          l’usufruttuario.
Le nuove procedure, al momento, troveranno applicazione esclusivamente per le carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi. Nello specifico, facciamo riferimento alle ipotesi in cui:
-          Vi sia una variazione della denominazione dell’ente;
-          Vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
-          Un soggetto abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente; che 
-          Si debba procedere alla intestazione a norme di soggetti giuridicamente incapaci.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia a http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19250



Gianmarco Sadutto
(26 ottobre 2014)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e, se possibile, link a pagina) 



fonte: www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2014/ottobre/1414348641306.html


l:l

venerdì 24 ottobre 2014

LA PIGRIZIA DEL DIPENDENTE COMUNALE E' DANNO ERARIALE

Riportiamo un articolo di QPA su una sentenza della Corte dei Conti






Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale condannato dal giudice contabile per aver dato ascolto alle chiacchiere e dicerie degli abitanti di un comune sardo, anziché effettuare accertamenti serie e compiuti.
L’approssimazione non porta mai a grandi risultati, anzi, talvolta, conduce ad un risultato assolutamente mediocre, di cui ci si trova inevitabilmente a dover pagare le conseguenze.
A tale conclusione dovrebbe essere giunto, dati i fatti, il Sig. V.C. - il quale nel lontano 1997 svolgeva le funzioni di responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di San Vero Milis, in provincia di Oristano - che a distanza di 17 anni dai fatti è stato condannato dalla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna- con la sentenza n. 205 del 17 ottobre 2014, a rifondere il detto Comune della somma di  € 1.240,00 a titolo di risarcimento del danno erariale dallo stesso arrecato alle casse dell’ente locale.
La vicenda trae le sue origini nell’ormai lontano 1997, quando il detto responsabile aveva disposto con ordinanza la demolizione di opere abusive asseritamente realizzate da una cittadina del Comune di San Vero Milis, la quale, alquanto sorpresa per aver ricevuto un simile ordine, aveva impugnato la detta ordinanza, opponendo di non essere la proprietaria dell’immobile di cui si era intimata la demolizione, né la titolare di diritti reali di godimento sul medesimo bene.
In seguito alle indagini svolte dal giudice amministrativo in sede di ricorso, era emerso che effettivamente la ricorrente non possedesse alcuna delle qualifiche necessarie per essere destinataria di un ordine di demolizione, e che un tale errore fosse riconducibile alla sola condotta del responsabile dell’Ufficio tecnico dell’ente locale.
Quest’ultimo infatti, in una relazione resa dallo stesso e assunta in tale giudizio, specificava che l’errore commesso nell’indicare l’ignara cittadina quale proprietaria dell’immobile, era dovuto al fatto che in tutte le informazioni assunte in loco da numerose persone che in quel periodo abitavano nei fabbricati vicini, il nome della signora era stato indicato in modo chiaro ed esplicito. In concreto, il responsabile dell’Ufficio comunale, affidandosi alle dicerie della gente circa la riconducibilità della proprietà dell’immobile in capo alla signora, aveva omesso di procedere ad ulteriori riscontri documentali al fine di verificare la fondatezza di tali informazioni.
Tale leggerezza ha così comportato l’accoglimento del ricorso proposto dalla destinataria dell’ordine di demolizione, con il conseguente annullamento dello stesso e la condanna del Comune di San Vero Milis al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00.
La Corte dei Conti, adita dal Procuratore Regionale della Sardegna a seguito di tali fatti, con la sopra citata sentenza ha ritenuto che il detto esborso, oltre a costituire danno erariale poiché costituente una spesa priva di qualsiasi utilità per l’Ente locale, debba essere addebitato alla sola responsabilità del dipendente dell’Ufficio comunale.
Difatti la Corte dei Conti, nel caso di specie, ha rinvenuto tutti i presupposti previsti dalla legge ai fini della sussistenza di una responsabilità erariale in capo al dipendente pubblico, ossia l’esistenza di un rapporto di servizio, la riconducibilità causale del danno alla condotta del medesimo ed infine l’elemento psicologico del dolo o la colpa grave.
Qualificando pressoché come pacifica la sussistenza dei primi due requisiti, la Corte ha tenuto a precisare come la pigrizia dimostrata dal funzionario comunale, portasse inevitabilmente a qualificare gravemente colposa la condotta del medesimo, avendo egli omesso di effettuare i dovuti e necessari riscontri, sul piano documentale, di una realtà erroneamente e superficialmente assunta a base del provvedimento poi giudicato illegittimo dal giudice amministrativo, con soccombenza del Comune e liquidazione, a carico dell’Ente, delle spese di giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice contabile ha ritenuto responsabile il dirigente pubblico del danno di € 1.240,00, somma che, si spera, possa costituire un monito per lo stesso a lasciare da parte nel futuro la pigrizia e l’approssimazione che ha dimostrato di avere in questa vicenda nel suo lavoro.
Eleonora Finizio
(23 ottobre 2014)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e, se possibile, link a pagina)





l:l

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 OTTOBRE 2014

Ieri 23 ottobre, nella sala consiliare del Comune di Ponte si è riunita l'assise locale per la discussione di 9 punti all'ordine del giorno. Quasi tutti presenti, assente il solo consigliere di minoranza Giovanni Fusco.

Apre la discussione il Sindaco, dott. Mario Meola, che fa un preambolo sulle decisioni che di lì a poco si andranno a prendere, soffermandosi soprattutto sui ritardi per l'approvazione del bilancio, dovuti alle difficoltà che si registrano nel delineare particolari voci, riguardanti soprattutto quelle delle tasse. A tal proposito, il Sindaco si complimenta con la passata amministrazione, perchè nei 5 anni in cui è stato all'opposizione il quadro normativo è stato estremamente stravolto dal federalismo fiscale, e dunque riconosce all'amministrazione Ventucci le capacità espresse in questi anni di riuscire a trovare un giusto compromesso tra gli obblighi contabili e i bisogni dei cittadini.

Si è passati successivamente alla lettura analitica e all'approvazione dei 9 punti all'ordine del giorno; sono stati dunque approvati i verbali delle sedute precedenti (1), si è determinato l'importo di indennità e il gettone di presenza degli amministratori comunali (2), si è poi passati alla deliberazione della verifica di aree edificabili in zona PIP (industriale) quantificabili in 6760 mq, acquistabili al costo di € 25/mq (3) e, successivamente approvato il programma triennale dei lavori pubblici (4), strumento di programmazione di settore dell'amministrazione. Nel programma, viene inserita anche l'area camper, oggetto di dibattito consiliare: il consigliere di minoranza De Filippo, infatti fa notare che la realizzazione dell'area camper è un'azione fortemente voluta dalla passata amministrazione, più volte osteggiata e denigrata dalla allora minoranza, che oggi la inserisce nel proprio piano di programmazione; risponde il Sindaco, dott. Mario Meola, il quale gli replica che quando si trovava nei banchi d'opposizione, non riteneva l'area camper un buon progetto, oggi, invece, in qualità di Sindaco dice che sarebbe stupido rinunciare al finanziamento.
Si arriva finalmente all'argomento principe della seduta, l'approvazione del bilancio di previsione (5): in realtà la maggioranza ha approvato un bilancio fatto per 3/4 dalla passata amministrazione, ribadendo dunque il concetto di dare merito a chi li ha preceduti, per aver operato in maniera impeccabile. L'unico appunto, è ancora una volta del consigliere De Filippo, il quale fa notare la parità di trattamento tra campagne e centro abitato nel pagare le tasse (vedi TASI), ed invece la disparità di trattamento quando si devono prevedere dei soldi in bilancio per queste zone, con una disparità che va sempre a scapito delle aree rurali. A questa domanda, ottiene dal Sindaco una risposta in verità non del tutto soddisfacente; poca roba, però, per non permetterne l'approvazione.
Di lì in poi la seduta scorre velocemente con la nomina della commissione tecnica (6) e di quella paesaggistica (7), con la nomina del rappresentante del Comune nel consorzio Ponte-Torrecuso Paupisi del consigliere Stefanucci (8) ed infine con la modifica al regolamento comunale per il lavori in economia (9), passati da € 20'000,00 a € 40'000,00, nei quali dovrebbero anche intravedersi le possibilità per permettere l'avvio del servizio di mensa scolastica, sul quale il Sindaco ha voluto ribadire il concetto che non deve essere visto assolutamente come un diritto.

Tutto liscio, quindi per l'amministrazione, che si troverà ad affrontare questa fine del 2014, senza il fardello del bilancio.

Attendiamo nei prossimi giorni la pubblicazione delle delibere di cui sopra, così da poterne facilmente prendere visione.

giovedì 23 ottobre 2014

Bilancio e commissariamento: legame a doppio filo

Pubblichiamo uno stralcio dell'articolo di Maria Caretti, pubblicato oggi su "Il Sannio Quotidiano" a pagina 19, riguardante San Giorgio la Molara.



L'attenta giornalista, conferma quanto da me detto in un precedente post, molto discusso.

Oggi a Ponte il Consiglio comunale approverà il Bilancio di previsione 2014, ma se così non fosse stato, le conseguenze sarebbero state quelle indicate nel mio precedente post e nell'articolo sopra.




Per completezza, riportiamo il comma dell'articolo di legge indicato nell'articolo (fonte: Altalex)


Comma 2, art. 141 TUEL

[...] trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

l:l

mercoledì 22 ottobre 2014

RACCOLTA DIFFERENZIATA


Rischio commissariamento

PONTE - Mentre è alle porte la data ultima per il pagamento della prima rata della TASI per il nostro Comune, l'amministrazione si trova a dover trattare lo scottante argomento del Bilancio comunale.

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, infatti, è stato fissato con decreto ministeriale al 30 settembre 2014. Il Comune di Ponte, alla data attuale, non ha ancora provveduto all'approvazione.

Cosa succede se il Comune non approva il bilancio nei termini previsti dalla legge?
La situazione è più seria e delicata di quanto sembra: il Comune dal 30 settembre scorso (e fino a quando non approverà il bilancio) intanto si trova in stato di "gestione provvisoria", periodo durante il quale le funzioni amministrative sono molto limitate; nel frattempo, però, il Prefetto ha intimato al Comune di deliberare entro 20 gg (a partire dal 3 ottobre, data della missiva), pena lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, che tradotto in soldoni significa: caduta dell'amministrazione, commissariamento e nuove elezioni. Oltre naturalmente a possibili pesanti sanzioni che, purtroppo, cadranno sulle spalle dei cittadini.

Attendiamo, dunque, nei prossimi giorni una convocazione di Consiglio comunale, che all'ordine del giorno tratti il suddetto argomento.

PIU' TASI PER TUTTI


Quote rosa in giunta

Articolo postato su Facebook

https://www.facebook.com/fuori.dal.comune.ponte.bn/posts/1555412074671865

Il dissipatore per i rifiuti

Anticipazione sul regolamento Ta.Ri.: per le famiglie c'è la possibilità (o meglio, sono invitate a farlo) di acquistare il "dissipatore", un macina rifiuti da porre sotto al lavandino.

Cos'è di preciso?

http://www.focus.it/tecnologia/innovazione/che-cos-e-il-dissipatore-di-rifiuti

Quanto costa?

http://www.trovaprezzi.it/prezzo_componenti-grandi-elettrodomestici_dissipatore_di_rifiuti.aspx

Consiglio comunale del 29 settembre 2014

Principali novità dal Consiglio comunale del 29 settembre 2014:

- Approvazione aliquote TA.RI. - Tassa sui Rifiuti (appena disponibile sarà pubblicato il regolamento);

- Approvazione aliquota addizionale comunale IRPeF allo 0,75;

- Convenzioni di servizi con il Comune di Paupisi;

Si è parlato inoltre (fuori ordine del giorno, non sottoposto dunque a votazione) della prossima installazione di apparecchi di videosorveglianza, con annessi rilevatori di velocità agli ingressi del paese, e della possibilità (dall'anno prossimo) di inserire una nuova tassa sui rifiuti ingombranti.