venerdì 24 ottobre 2014

LA PIGRIZIA DEL DIPENDENTE COMUNALE E' DANNO ERARIALE

Riportiamo un articolo di QPA su una sentenza della Corte dei Conti






Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale condannato dal giudice contabile per aver dato ascolto alle chiacchiere e dicerie degli abitanti di un comune sardo, anziché effettuare accertamenti serie e compiuti.
L’approssimazione non porta mai a grandi risultati, anzi, talvolta, conduce ad un risultato assolutamente mediocre, di cui ci si trova inevitabilmente a dover pagare le conseguenze.
A tale conclusione dovrebbe essere giunto, dati i fatti, il Sig. V.C. - il quale nel lontano 1997 svolgeva le funzioni di responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di San Vero Milis, in provincia di Oristano - che a distanza di 17 anni dai fatti è stato condannato dalla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna- con la sentenza n. 205 del 17 ottobre 2014, a rifondere il detto Comune della somma di  € 1.240,00 a titolo di risarcimento del danno erariale dallo stesso arrecato alle casse dell’ente locale.
La vicenda trae le sue origini nell’ormai lontano 1997, quando il detto responsabile aveva disposto con ordinanza la demolizione di opere abusive asseritamente realizzate da una cittadina del Comune di San Vero Milis, la quale, alquanto sorpresa per aver ricevuto un simile ordine, aveva impugnato la detta ordinanza, opponendo di non essere la proprietaria dell’immobile di cui si era intimata la demolizione, né la titolare di diritti reali di godimento sul medesimo bene.
In seguito alle indagini svolte dal giudice amministrativo in sede di ricorso, era emerso che effettivamente la ricorrente non possedesse alcuna delle qualifiche necessarie per essere destinataria di un ordine di demolizione, e che un tale errore fosse riconducibile alla sola condotta del responsabile dell’Ufficio tecnico dell’ente locale.
Quest’ultimo infatti, in una relazione resa dallo stesso e assunta in tale giudizio, specificava che l’errore commesso nell’indicare l’ignara cittadina quale proprietaria dell’immobile, era dovuto al fatto che in tutte le informazioni assunte in loco da numerose persone che in quel periodo abitavano nei fabbricati vicini, il nome della signora era stato indicato in modo chiaro ed esplicito. In concreto, il responsabile dell’Ufficio comunale, affidandosi alle dicerie della gente circa la riconducibilità della proprietà dell’immobile in capo alla signora, aveva omesso di procedere ad ulteriori riscontri documentali al fine di verificare la fondatezza di tali informazioni.
Tale leggerezza ha così comportato l’accoglimento del ricorso proposto dalla destinataria dell’ordine di demolizione, con il conseguente annullamento dello stesso e la condanna del Comune di San Vero Milis al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00.
La Corte dei Conti, adita dal Procuratore Regionale della Sardegna a seguito di tali fatti, con la sopra citata sentenza ha ritenuto che il detto esborso, oltre a costituire danno erariale poiché costituente una spesa priva di qualsiasi utilità per l’Ente locale, debba essere addebitato alla sola responsabilità del dipendente dell’Ufficio comunale.
Difatti la Corte dei Conti, nel caso di specie, ha rinvenuto tutti i presupposti previsti dalla legge ai fini della sussistenza di una responsabilità erariale in capo al dipendente pubblico, ossia l’esistenza di un rapporto di servizio, la riconducibilità causale del danno alla condotta del medesimo ed infine l’elemento psicologico del dolo o la colpa grave.
Qualificando pressoché come pacifica la sussistenza dei primi due requisiti, la Corte ha tenuto a precisare come la pigrizia dimostrata dal funzionario comunale, portasse inevitabilmente a qualificare gravemente colposa la condotta del medesimo, avendo egli omesso di effettuare i dovuti e necessari riscontri, sul piano documentale, di una realtà erroneamente e superficialmente assunta a base del provvedimento poi giudicato illegittimo dal giudice amministrativo, con soccombenza del Comune e liquidazione, a carico dell’Ente, delle spese di giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice contabile ha ritenuto responsabile il dirigente pubblico del danno di € 1.240,00, somma che, si spera, possa costituire un monito per lo stesso a lasciare da parte nel futuro la pigrizia e l’approssimazione che ha dimostrato di avere in questa vicenda nel suo lavoro.
Eleonora Finizio
(23 ottobre 2014)

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